Capita spesso, soprattutto a chi ha iniziato come collaboratore o freelance e poi è entrato in un Ordine o viceversa, di ritrovarsi con i contributi “spezzati” tra Gestione Separata INPS e Cassa professionale. Quando si avvicina il momento di capire se e come si potrà andare in pensione, la frammentazione diventa un problema concreto: più posizioni, regole diverse, dubbi su quale strada convenga davvero.
Con la Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 arrivano indicazioni importanti sulla ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata ed enti privati di previdenza obbligatoria (le Casse): un chiarimento atteso, che apre in modo esplicito alla possibilità di ricongiungere in entrata o in uscita, rispettando però alcuni limiti precisi.
Che cos’è la ricongiunzione dei contributi
La ricongiunzione è lo strumento che permette di trasferire i periodi contributivi presenti in gestioni diverse per riunirli in un’unica posizione. L’obiettivo, nella pratica, è arrivare a una pensione “più lineare”, costruita dentro una sola gestione, evitando che i contributi restino dispersi in carriere parallele.
Attenzione: ricongiungere non significa “spostare un pezzetto” quando conviene. La ricongiunzione è una scelta che incide su requisiti, calcolo e (spesso) costi. Proprio per questo va valutata con cura, caso per caso.
Cosa chiarisce la Circolare INPS 15/2026: ricongiunzione in entrata o in uscita
Il punto centrale del 2026 è che, per i professionisti, la ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse viene chiarita come possibile in entrambe le direzioni. In altre parole, a seconda della tua storia contributiva e della gestione “su cui vuoi costruire” la pensione, puoi valutare due strade.
| Direzione | Che cosa significa, in pratica |
|---|---|
| In entrata verso Gestione Separata INPS | Trasferire i contributi dalla Cassa professionale alla Gestione Separata per costruire la pensione lì. |
| In uscita verso la Cassa professionale | Trasferire i contributi dalla Gestione Separata INPS alla propria Cassa di iscrizione per rendere più coerente la posizione previdenziale del professionista. |
Limiti ed esclusioni da conoscere
Il chiarimento della circolare non significa che “vale sempre e per tutti”. Ci sono paletti netti. Prima di tutto, non si possono ricongiungere i periodi già utilizzati per ottenere un trattamento pensionistico. Inoltre, per la ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata, non sono ammesse le domande di chi possiede periodi contributivi precedenti al 1° aprile 1996, data legata all’istituzione dell’obbligo contributivo per questa gestione.
C’è poi un altro aspetto decisivo: non sono ammesse ricongiunzioni parziali. La domanda deve riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali coinvolte. È uno dei punti che rende indispensabile fare prima un controllo completo della propria storia contributiva, per evitare scelte affrettate.
Quanto costa la ricongiunzione: è onerosa e può avere efficacia retroattiva
La ricongiunzione, come ricordato nelle comunicazioni istituzionali, è onerosa e può avere efficacia retroattiva: significa che è prevista una somma da corrispondere per effettuare il trasferimento. L’onere, in sintesi, viene calcolato applicando l’aliquota IVS vigente sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi (con i riferimenti indicati nelle comunicazioni ufficiali).
Tradotto: non esiste un importo “standard” valido per tutti. La convenienza cambia molto in base a età, redditi, anni versati, gestione di destinazione e obiettivo pensionistico. Per questo è fondamentale non muoversi “a intuito”.
Da quando vale: nuove domande e pratiche pendenti
Le disposizioni sono operative dalla data di pubblicazione della circolare: si applicano alle nuove domande presentate dal 9 febbraio 2026 e anche a domande e ricorsi pendenti non ancora definiti alla stessa data. Se hai già una pratica avviata, questo punto è particolarmente importante: conviene verificare come si colloca il tuo caso.
Come muoversi: perché conviene farsi seguire
Quando i contributi sono distribuiti tra Gestione Separata e Cassa professionale, la vera domanda non è solo “posso ricongiungere?”, ma soprattutto “mi conviene e quale direzione è più corretta per la mia pensione?”. Serve ricostruire la posizione, verificare esclusioni (periodi già usati o anteriori al 1996), capire se la domanda deve includere tutta la contribuzione e stimare i costi.
Hai contributi tra Gestione Separata e Cassa? Chiedi assistenza a INCA CGIL
Per evitare errori e valutare la soluzione più utile per la tua pensione, puoi rivolgerti al Patronato INCA CGIL Roma e Lazio: controllo della posizione contributiva, verifica dei requisiti, valutazione della ricongiunzione (in entrata o in uscita) e supporto nella gestione della pratica.
FAQ – Domande frequenti
La ricongiunzione è lo strumento che permette di trasferire i periodi contributivi presenti in gestioni diverse per riunirli in un’unica posizione previdenziale, così da costruire la pensione all’interno di una sola gestione ed evitare che i contributi restino “spezzati”.
Sì. Con le indicazioni della Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 viene chiarito che, per i professionisti, la ricongiunzione tra Gestione Separata INPS e Casse professionali può avvenire in entrambe le direzioni: verso la Gestione Separata (in entrata) oppure verso la Cassa (in uscita), in base alla storia contributiva e alla gestione su cui si intende costruire la pensione.
Vale per chi ha contribuzione nella Gestione Separata e in una Cassa professionale, ma ci sono limiti ed esclusioni: ad esempio i periodi già usati per una pensione e, per l’entrata in Gestione Separata, i periodi precedenti al 1° aprile 1996.
Non si possono ricongiungere i periodi contributivi già utilizzati per ottenere un trattamento pensionistico. Inoltre, per la ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata, non sono ammesse domande in presenza di periodi contributivi precedenti al 1° aprile 1996.
No: non sono ammesse ricongiunzioni parziali. La domanda deve riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali coinvolte.
No: è onerosa. Proprio per questo conviene far verificare prima costi e convenienza, in base alla tua storia contributiva.
La ricongiunzione prevede un onere da pagare e può avere efficacia retroattiva. L’importo non è “standard”: varia in base alla situazione personale e, in sintesi, viene calcolato applicando l’aliquota IVS vigente sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi (secondo i riferimenti indicati nelle comunicazioni ufficiali).
Sì. Le indicazioni sono operative dalla data di pubblicazione della circolare: si applicano alle nuove domande presentate dal 9 febbraio 2026 e anche a domande e ricorsi pendenti non ancora definiti alla stessa data.
