Se percepisci una pensione con importi collegati al reddito e non hai ancora comunicato all’INPS i redditi del 2022, il cedolino di agosto e settembre 2026 riporta una trattenuta del 5%. Per evitare la revoca definitiva della prestazione, la dichiarazione va regolarizzata entro il 15 settembre 2026.
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Per chi è l’obbligo
L’obbligo riguarda in particolare i redditi che non transitano dal 730 o dal Modello Redditi, come interessi bancari e postali, proventi di titoli di Stato o redditi da lavoro svolto all’estero. Se questi dati mancano, l’INPS non può verificare se la prestazione erogata sia ancora dovuta nella misura riconosciuta.
Quali sono le prestazioni collegate al reddito nel 2026
Non tutte le pensioni rientrano nell’obbligo di dichiarazione RED. Sono collegate al reddito”solo le prestazioni che l’INPS eroga in via provvisoria fino alla verifica della situazione economica del titolare e, in alcuni casi, del coniuge. Le principali sono integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, somma aggiuntiva (quattordicesima), assegno sociale, pensione ai superstiti
Restano fuori dall’obbligo RED le prestazioni assistenziali collegate all’invalidità civile, come la pensione per ciechi civili e per sordi e l’indennità di frequenza, che seguono percorsi di verifica reddituale diversi. Se hai dubbi su quale prestazione percepisci e se rientra tra quelle interessate dalla sospensione, il Patronato INCA CGIL verifica gratuitamente la tua posizione.
La campagna riguarda i redditi 2022, chiusa il 31 marzo 2025
La campagna di verifica reddituale per le prestazioni collegate al reddito erogate ai pensionati residenti in Italia, riferita all’anno reddito 2022, si è conclusa il 31 marzo 2025. Per chi, a quella data, non aveva ancora presentato la dichiarazione, l’INPS ha inviato un sollecito; ora, con il messaggio di luglio 2026, arriva la fase successiva: la sospensione della prestazione.
Come funziona la trattenuta del 5% su agosto e settembre 2026
Per chi non ha ancora dichiarato i redditi 2022, l’INPS applica una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026, prelevata sui ratei di pensione di agosto e settembre 2026. La trattenuta compare sul cedolino con la dicitura “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”. Per le pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro non è applicata alcuna trattenuta, ma resta comunque l’obbligo di presentare la dichiarazione entro la scadenza.
L’INPS invia una comunicazione dedicata con la data del 15 settembre 2026 come termine ultimo. Il documento è consultabile anche nell’area riservata MyINPS ed è trasmesso, se presente negli archivi dell’Istituto, all’indirizzo PEC o e-mail del pensionato o della pensionata.
| Scadenza | Cosa succede |
|---|---|
| 31 marzo 2025 | Chiusura della Campagna RED per i redditi 2022 |
| Cedolino di luglio 2026 | Base di calcolo della trattenuta del 5% |
| Agosto e settembre 2026 | Applicazione della trattenuta sui ratei di pensione |
| 15 settembre 2026 | Termine ultimo per presentare la domanda di ricostituzione reddituale |
| Dopo il 15 settembre 2026 | Revoca definitiva della prestazione e recupero delle somme non dovute |
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Come presentare la domanda di ricostituzione reddituale
Per evitare la revoca, va presentata la domanda “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”, indicando i redditi rilevanti percepiti nel 2022. La domanda si può presentare anche tramite la Cgil di Roma e Lazio che verifica la posizione, aiuta a raccogliere la documentazione sui redditi 2022 e invia la domanda.
Cosa succede dopo il 15 settembre 2026
Decorso il termine, l’INPS procede alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito riferite all’anno 2022 e al recupero delle somme eventualmente risultate non dovute per lo stesso anno. La revoca si applica anche a chi percepisce pensioni fino a 100 euro mensili, per le quali non era stata applicata la trattenuta del 5%: l’esenzione riguarda solo il prelievo su agosto e settembre, non l’obbligo di dichiarazione.
Domande frequenti
Sono interessati i pensionati e le pensionate residenti in Italia titolari di prestazioni collegate al reddito per i quali l’INPS non risulta abbia acquisito la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2022, nonostante la campagna di verifica reddituale si sia chiusa il 31 marzo 2025.
La trattenuta è pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026 e viene applicata sui ratei di pensione di agosto e settembre 2026. Non si applica alle pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro.
Il termine ultimo è il 15 settembre 2026. Entro questa data va presentata la domanda di ricostituzione reddituale con i redditi relativi al 2022.
Anche tramite la Cgil, che assiste gratuitamente nella compilazione e nell’invio.
Sì. Le pensioni fino a 100 euro mensili non subiscono la trattenuta del 5% su agosto e settembre, ma restano comunque soggette alla revoca definitiva se la dichiarazione dei redditi 2022 non viene presentata entro il 15 settembre 2026.
L’INPS recupera le somme eventualmente risultate non dovute per l’anno 2022. Per questo è importante regolarizzare la propria posizione prima della scadenza, anche con l’assistenza del Patronato INCA CGIL.
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