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Quattordicesima 2026 pensionati: chi ha diritto e importi

È il momento della quattordicesima: con la pensione di luglio 2026 arriva, in un’unica soluzione, la somma aggiuntiva riservata a chi ha almeno 64 anni e un reddito entro le soglie di legge. L’importo va da 336 a 655 euro. Per la maggior parte delle persone interessate non serve fare nulla: il pagamento è automatico e compare direttamente nel cedolino.

Cos’è la quattordicesima

La quattordicesima, tecnicamente chiamata somma aggiuntiva, è un’indennità erogata dall’INPS in un’unica tranche insieme al cedolino di luglio. Esiste dal 2007, nata da un accordo tra sindacati e governo, con l’obiettivo di proteggere il potere d’acquisto delle pensioni più basse dall’inflazione. Il finanziamento è interamente a carico dello Stato: per questo l’accesso è legato a precisi limiti di reddito personale, mentre l’importo resta fisso in base agli anni di contribuzione.

Chi ha diritto alla quattordicesima 2026

Il diritto matura al compimento del 64° anno di età, entro il 31 dicembre 2026 (chi è nato entro il 31 dicembre 1962). Chi raggiunge questa età entro il 31 luglio la riceve già nella rata di luglio; chi la compie nel secondo semestre, o va in pensione dopo quella data, la riceve con la rata di dicembre 2026, proporzionata ai mesi di spettanza.

Conta il reddito personale, non quello del nucleo familiare: la situazione economica del coniuge o della coniuge è del tutto ininfluente. Il riferimento è il trattamento minimo INPS 2026, pari a 611,85 euro al mese:

Fascia di reddito annuoLimite 2026Quattordicesima
Fascia 1 – fino a 1,5 volte il trattamento minimo11.931,08 €Importo pieno
Fascia 2 – da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo15.908,10 €Importo ridotto
Oltre 2 volte il trattamento minimoOltre 15.908,10 €Nessuna quattordicesima

Nel calcolo rientrano quasi tutti i redditi, anche quelli esenti o già tassati alla fonte. Restano invece esclusi: il valore della prima casa, gli arretrati, il TFR, le pensioni di guerra, gli assegni al nucleo familiare e le indennità di accompagnamento. Chi supera di poco la soglia superiore non perde tutto: una clausola di salvaguardia riconosce comunque un importo ridotto, calcolato sulla differenza tra il tetto maggiorato e il reddito effettivo.

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Quanto vale: la tabella degli importi

L’importo dipende dalla fascia di reddito e dagli anni di contribuzione. Per chi proviene dal lavoro dipendente le soglie sono 15 e 25 anni; per chi viene dal lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) diventano 18 e 28 anni, con gli stessi importi.

Anni di contribuzioneFascia 1 (fino a 11.931,08 €)Fascia 2 (fino a 15.908,10 €)
Fino a 15 anni (18 per autonomi)437 €336 €
Da 15 a 25 anni (da 18 a 28 per autonomi)546 €420 €
Oltre 25 anni (oltre 28 per autonomi)655 €504 €

Per chi percepisce la reversibilità

La quattordicesima spetta anche a chi percepisce la pensione di reversibilità, sempre in presenza dei requisiti di età e reddito. In questo caso, però, gli anni di contribuzione considerati sono quelli della persona deceduta, riproporzionati in base all’aliquota di reversibilità applicata (di norma il 60%).

L’esenzione fiscale

La quattordicesima gode di totale esenzione fiscale: non concorre a formare il reddito imponibile, non è tassata e non incide sulle soglie di accesso ad altre prestazioni assistenziali o previdenziali. L’unica eccezione riguarda le maggiorazioni sociali, per un importo annuo di 156 euro.

Quando arriva il pagamento

Il pagamento parte con la rata di pensione del 1° luglio 2026, in automatico, sulla base dei redditi già presenti negli archivi INPS. È una liquidazione provvisoria: seguirà una verifica sui dati definitivi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, che potrà confermare, ricalcolare o recuperare quanto erogato. Chi ha già un debito residuo per una quattordicesima non dovuta negli anni precedenti se lo vedrà trattenuto, in tutto o in parte, sulla somma di quest’anno. Le modalità operative sono definite dal messaggio INPS n. 2052 del 19 giugno 2026, che disciplina la somma aggiuntiva ai sensi dell’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito dalla legge n. 127/2007 e modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016.

Chi resta escluso

La quattordicesima non spetta a chi percepisce solo prestazioni assistenziali, anche con reddito entro i limiti indicati. Il messaggio INPS n. 2052/2026 esclude espressamente: pensione di invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale, accompagnamento a pensione, rendite facoltative, pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali, indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale. Restano fuori anche le pensioni erogate da casse professionali private non gestite dall’INPS.

Non arriva la quattordicesima? Cosa fare

Chi ritiene di avere i requisiti ma non trova l’importo nel cedolino di luglio può presentare una domanda di ricostituzione reddituale. Spesso la causa è un dato reddituale non aggiornato negli archivi INPS: prima di muoversi conviene verificare con calma la propria posizione.

Il Patronato INCA CGIL e lo Spi Cgil verificano se ci sono i requisiti per la quattordicesima e, se serve, presenta la domanda di ricostituzione reddituale. Un appuntamento in sede è il modo più semplice per capire a cosa hai diritto e sistemare eventuali dati non aggiornati.

Hai un dubbio specifico sul tuo caso? Lascia i tuoi dati, ti ricontatteremo!

    1. Controlla il cedolino di luglio

      Accedi all’area riservata sul sito INPS e verifica se nel cedolino della pensione di luglio compare la voce ‘somma aggiuntiva’ o ‘quattordicesima’. La stessa informazione è riportata anche sul certificato di pensione (modello ObisM).

    2. Verifica età e reddito

      Controlla un reddito personale annuo entro 15.908,10 euro. Ricorda che conta solo il tuo reddito individuale, non quello del coniuge o della coniuge.

    3. Rivolgiti al Patronato INCA CGIL

      Se ritieni di avere i requisiti ma la quattordicesima non risulta accreditata, prenota un appuntamento in una sede INCA CGIL: verificano gratuitamente la tua posizione reddituale e contributiva.

    4. Presenta la domanda di ricostituzione

      La domanda di ricostituzione reddituale si presenta online sul portale INPS con SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS, oppure tramite il Patronato INCA CGIL, che se ne occupa direttamente.

    5. Attendi la liquidazione

      Se la domanda viene accolta, la quattordicesima viene pagata nei mesi immediatamente successivi alla presentazione, insieme alla rata di pensione.

    Chi ha diritto alla quattordicesima 2026?

    Hanno diritto alla quattordicesima le persone titolari di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall’INPS, che abbiano almeno 64 anni entro il 31 dicembre 2026 e un reddito personale annuo non superiore a 15.908,10 euro.

    Quanto vale la quattordicesima nel 2026?

    L’importo va da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro, in base alla fascia di reddito e agli anni di contribuzione versati: più alta è l’anzianità contributiva, maggiore è la somma riconosciuta.

    Quando viene pagata la quattordicesima 2026?

    Il pagamento arriva con la rata di pensione del 1° luglio 2026 per chi ha già compiuto 64 anni a quella data. Chi raggiunge il requisito anagrafico dopo o va in pensione nel corso dell’anno la riceve con la rata di dicembre 2026.

    Bisogna fare domanda per ricevere la quattordicesima?

    No, per chi ha già i requisiti il pagamento è automatico: l’INPS lo dispone d’ufficio sulla base dei redditi presenti nei propri archivi. La domanda serve solo se, pur avendone diritto, l’importo non risulta accreditato.

    Cosa fare se la quattordicesima non arriva a luglio?

    Se ritieni di averne diritto ma non la trovi nel cedolino, puoi presentare una domanda di ricostituzione reddituale online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite il Patronato INCA CGIL, che assiste gratuitamente nella verifica e nell’invio della richiesta.

    La quattordicesima spetta anche alla pensione di reversibilità?

    Sì, a condizione che chi la percepisce abbia almeno 64 anni e rientri nei limiti di reddito. Gli anni di contribuzione considerati sono quelli della persona deceduta, riproporzionati in base all’aliquota di reversibilità applicata, di norma il 60%.

    La quattordicesima è tassata?

    No, la quattordicesima non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali, con l’unica eccezione delle maggiorazioni sociali, per un importo annuo di 156 euro.

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