Dal 1° luglio 2026 le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima occupazione vengono iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare. L’adesione scatta dal primo giorno e porta con sé il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro e il contributo a carico della lavoratrice o del lavoratore, secondo quanto previsto dal proprio contratto collettivo. Entro 60 giorni dalla data di assunzione è possibile rinunciare o modificare la scelta. Le novità sono introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Il vecchio silenzio assenso e la nuova adesione automatica: cosa cambia nel nome
Chi ha già sentito parlare di TFR e silenzio assenso conosce il meccanismo introdotto dalla riforma del 2007: in assenza di una scelta esplicita, il TFR restava comunque “silenziosamente” destinato secondo regole predefinite. Dal 1° luglio 2026 questo principio cambia sostanza e prende un nuovo nome tecnico, adesione automatica, ma la logica di fondo resta la stessa: se non comunichi nulla entro i termini previsti, è il sistema a decidere per te. La differenza sostanziale è che oggi il “silenzio” comporta l’iscrizione automatica a un fondo pensione già dal primo giorno di lavoro, con 60 giorni di tempo per rinunciare o scegliere diversamente.
In sintesi
- Chi viene assunto per la prima volta nel settore privato è iscritto automaticamente a un fondo pensione dal primo giorno, con 60 giorni per rinunciare.
- Con l’adesione vengono versati TFR maturando + contributo datoriale + contributo del dipendente previsti dal CCNL.
- Il contributo del datore di lavoro è salario aggiuntivo contrattato: si ottiene solo aderendo al fondo previsto dal contratto.
- Al pensionamento la quota liquidabile in capitale rimane al 50%
- I contributi versati sono deducibili fiscalmente fino a 5.300 euro l’anno.
- I fondi negoziali costano molto meno: ISC medio 0,38% contro 1,44% dei fondi aperti e 2,14% dei PIP (dati COVIP al 31/12/2025).
✔ Articolo aggiornato — Il 22 giugno 2026 la COVIP ha pubblicato le Direttive attuative sull’adesione automatica. Questa pagina è stata aggiornata con le indicazioni operative contenute in quelle Direttive. Per chiarimenti sulla tua situazione specifica, contattaci!
Le novità dal 1° luglio 2026
La Legge di Bilancio 2026 introduce quattro modifiche principali alla previdenza complementare: l’adesione automatica per chi è alla prima occupazione, nuove regole sul conferimento del TFR, l’obbligo del contributo datoriale con l’adesione e nuove modalità di erogazione delle prestazioni al pensionamento.
| Elemento | Prima del 1° luglio 2026 | Dal 1° luglio 2026 |
|---|---|---|
| Iscrizione al fondo | Su scelta esplicita | Automatica dal primo giorno (prima occupazione settore privato) |
| Tempo per rinunciare o scegliere diversamente | 6 mesi | 60 giorni |
| Versamento con adesione | TFR maturando | TFR + contributo datoriale + contributo del dipendente |
| Quota liquidabile in capitale al pensionamento | 50% | 50% |
Adesione automatica: come funziona per chi è alla prima occupazione
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Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima occupazione vengono iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare già dal primo giorno di assunzione. L’iscrizione porta con sé tutti i vantaggi della previdenza complementare fin dall’inizio: TFR maturando destinato al fondo, contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo e contributo della lavoratrice o del lavoratore, se previsto dal CCNL applicato. Entro 60 giorni è possibile rinunciare e scegliere una forma diversa, oppure lasciare il TFR in azienda.
A quale fondo viene destinato il TFR
Il fondo di destinazione è quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda. Quando risultano applicabili più fondi di riferimento, il TFR va a quello individuato con accordo aziendale oppure, in assenza, a quello con il maggior numero di iscritti nell’azienda alla data di assunzione.
Se il contratto applicato non prevede alcuna forma pensionistica collettiva, l’iscrizione automatica avviene al Fondo Cometa. In questo caso al fondo viene destinato solo il TFR maturando: non vengono versati né il contributo del datore di lavoro né quello della lavoratrice o del lavoratore, poiché in assenza di accordi collettivi non esistono le basi contrattuali per questi versamenti aggiuntivi.
Per sapere quale fondo è collegato al proprio contratto, il modo più diretto è rivolgersi al delegato sindacale CGIL sul luogo di lavoro.
Il fondo di destinazione è quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda. Se il CCNL non prevede un fondo di riferimento, l’iscrizione automatica avviene al Fondo Cometa. Per sapere qual è il fondo collegato al proprio contratto, il modo più diretto è rivolgersi al delegato sindacale della CGIL sul tuo luogo di lavoro.Trova il tuo fondo pensione negoziale
Cerca il tuo settore o la categoria del tuo contratto per individuare il fondo pensione negoziale di riferimento.
| Fondo | Settore / Categoria | Ambito | Sito |
|---|---|---|---|
| Alifond | Industria alimentare e settori affini | Nazionale | alifond.it |
| Arco | Legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi/forestali, laterizi, lapidei, maniglie | Nazionale | fondoarco.it |
| Astri | Autostrade, strade, trasporti e infrastrutture | Nazionale | astrifondopensione.it |
| Byblos | Carta e cartone, aziende grafiche editoriali, comunicazione e spettacolo, sport e tempo libero | Nazionale | fondobyblos.it |
| Cometa Fondo di destinazione automatica | Industria metalmeccanica privata, installazione impianti, aziende orafe-argentiere — e destinazione automatica quando il CCNL non prevede un fondo specifico | Nazionale | cometafondo.it |
| Concreto | Cemento, calce e derivati, gesso, malte, materiali da costruzione | Nazionale | fondoconcreto.it |
| Espero | Scuola | Nazionale | fondoespero.it |
| Eurofer | Ferrovie e Anas | Nazionale | fondoeurofer.it |
| Fon.Te. | Commercio, servizi, artigianato | Nazionale | fondofonte.it |
| Foncer | Ceramica, materiali refrattari, sanitari e stoviglierie | Nazionale | foncer.it |
| Fonchim | Chimico-farmaceutico, vetro, lampade e cinescopi, coibenti, minero-metallurgico | Nazionale | fonchim.it |
| Fondaereo | Naviganti trasporto aereo, piloti e assistenti di volo | Nazionale | fondaereo.it |
| Fondapi | Piccola e media impresa | Nazionale | fondapi.it |
| Fondemain | Lavoratori della Regione Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | fondemain.it |
| Fondenergia | Energia e petrolio | Nazionale | fondenergia.it |
| Fondoposte | Gruppo Poste Italiane e settori affini | Nazionale | fondoposte.it |
| Fopdire | Dirigenti del Gruppo Eni | Eni | fopdire.it |
| Fopen | Dipendenti del Gruppo Enel | Enel | fondofopen.it |
| Gommaplastica | Gomma, cavi elettrici e affini, materie plastiche | Nazionale | fondogommaplastica.it |
| Laborfonds | Tutte le categorie, Trentino Alto Adige | Regionale | laborfonds.it |
| Mediafond | Dipendenti del Gruppo Mediaset | Mediaset | mediafond.it |
| Pegaso | Imprese di servizi di pubblica utilità, Federutility | Nazionale | fondopegaso.it |
| PerseoSirio | Ministeri, Regioni, Enti Locali, Sanità, EPNE, Enac, Cnel, Università, Enti di ricerca, Agenzie Fiscali, Federazioni Sportive, Coni | Nazionale | fondoperseosirio.it |
| Prevaer | Settore aereo e personale di terra | Nazionale | prevaer.it |
| Prevedi | Imprese industriali e artigiane, edili e affini | Nazionale | prevedi.it |
| Previdenza Cooperativa | Cooperative | Nazionale | previdenzacooperativa.it |
| Previambiente | Igiene ambientale e settori affini | Nazionale | previambiente.it |
| Previmoda | Tessile-abbigliamento, calzature, altri settori del sistema moda | Nazionale | previmoda.it |
| Priamo | Servizi di trasporto pubblico e settori affini | Nazionale | fondopriamo.it |
| Quadri e Capi Fiat | Lavoratori con qualifica di quadro o capo, Gruppo Fiat | Fiat | fondoquadrifiat.it |
| Solidarietà Veneto | Tutte le categorie, Regione Veneto | Regionale | solidarietaveneto.it |
| Telemaco | Telecomunicazioni | Nazionale | fondotelemaco.it |
Per chi non è alla prima occupazione
Per chi viene riassunto presso un nuovo datore di lavoro dopo il 30 giugno 2026, le regole dipendono dalla situazione dichiarata al momento dell’assunzione. Il datore è tenuto ad acquisire una dichiarazione scritta al riguardo.
Hai già un fondo pensione a cui hai destinato il TFR
L’adesione automatica si applica. Hai 60 giorni per decidere se confermare l’iscrizione al fondo del nuovo contratto, scegliere un fondo diverso o rinunciare. Se non comunichi nulla, l’iscrizione si consolida con contribuzione piena dalla data di assunzione.
Hai un fondo pensione ma non hai mai destinato il TFR
L’adesione automatica non si applica. Il TFR continua a essere gestito secondo le regole ordinarie. Resta possibile scegliere volontariamente di destinare il TFR futuro a un fondo pensione.
Hai riscattato completamente la tua posizione precedente
L’adesione automatica non si applica. Chi ha riscattato per intero la propria posizione non è considerato titolare di un’adesione in essere e non rientra nel meccanismo.
In caso di dubbi su quale situazione si applica al proprio caso, è importante verificare la documentazione dei rapporti di lavoro precedenti prima di firmare la dichiarazione al nuovo datore.
Contratti a tempo determinato
L’adesione automatica si applica anche ai contratti a tempo determinato, ma solo se la durata è di almeno 60 giorni. I contratti più brevi restano esclusi, perché non garantirebbero un periodo di riflessione sufficiente per una scelta consapevole. Se il rapporto termina prima della scadenza dei 60 giorni, anche in presenza di un contratto più lungo, l’adesione automatica non produce effetti.
Le eventuali sospensioni dell’attività lavorativa, come malattia, aspettativa o maternità, non interrompono il conteggio dei 60 giorni. Il termine decorre comunque dalla data di assunzione.
Come si finanzia la posizione nel fondo pensione
La posizione individuale nel fondo cresce nel tempo attraverso più componenti: il TFR maturando, il contributo della lavoratrice o del lavoratore, il contributo del datore di lavoro (se previsto dal contratto collettivo), eventuali versamenti volontari aggiuntivi e i rendimenti maturati sulla propria posizione. Il TFR già maturato prima dell’adesione resta regolato secondo le scelte e le condizioni precedenti: solo il TFR maturando dal momento dell’adesione confluisce nel fondo.
Perché aderire al fondo negoziale conviene
Il contributo datoriale è salario contrattato, non un regalo
Il contributo del datore di lavoro non è un’agevolazione concessa dall’azienda: è una quota di salario aggiuntivo e differito, ottenuta attraverso la contrattazione collettiva. Viene riconosciuta solo a chi aderisce al fondo pensione indicato dal proprio CCNL. Di norma vale tra l’1% e il 2% dello stipendio. Con una retribuzione lorda annua di 25.000 euro, un contributo dell’1,5% significa circa 375 euro l’anno in più nella propria posizione previdenziale. Chi non aderisce al fondo negoziale perde questa quota.
I vantaggi fiscali
I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito fino a 5.300 euro l’anno: ogni euro versato riduce la base imponibile IRPEF. Anche la prestazione finale beneficia di una tassazione agevolata: l’aliquota va dal 15% al 9% in base agli anni di partecipazione al fondo. Per arrivare al minimo del 9% occorrono 35 anni di adesione: per questo conviene aderire da giovani. Questo trattamento è generalmente più favorevole della tassazione separata applicata al TFR lasciato in azienda.
Costi minimi e rendimenti nel lungo periodo
I costi di gestione incidono sul montante accumulato nel tempo. Lo strumento per confrontare le diverse forme è l’ISC (Indicatore Sintetico dei Costi): più è basso, minore è il peso sulla posizione dell’iscritta o dell’iscritto. Secondo i dati ufficiali COVIP al 31 dicembre 2025, l’ISC medio su un orizzonte decennale nei comparti bilanciati è:
| Forma pensionistica | ISC medio — comparti bilanciati (10 anni) |
|---|---|
| Fondi pensione negoziali | 0,38% |
| Fondi pensione aperti | 1,44% |
| PIP — piani individuali pensionistici assicurativi | 2,14% |
Anche pochi decimali di differenza, accumulati per molti anni, possono ridurre significativamente il montante finale: la differenza può valere anche diverse migliaia di euro rispetto ai fondi privati. Nel lungo periodo, nei comparti azionari i rendimenti dei fondi pensione tendono a superare la rivalutazione del TFR lasciato in azienda. I fondi negoziali sono senza scopo di lucro e hanno una governance paritetica tra rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese: non sono prodotti commerciali, sono strumenti collettivi costruiti per tutelare il risparmio previdenziale.
Prima di aderire a un fondo aperto o a un piano individuale pensionistico è quindi importante verificare l’esistenza del fondo negoziale collegato al proprio contratto. Scegliere una forma diversa può comportare la perdita del contributo datoriale.
Cosa puoi fare prima del pensionamento
Il risparmio accumulato nel fondo pensione non è bloccato fino alla pensione. In alcuni casi è possibile chiedere un’anticipazione della posizione maturata, ad esempio per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, o altre esigenze personali nei limiti previsti dalla normativa. Le percentuali, i tempi e i requisiti cambiano a seconda del motivo della richiesta.
In caso di perdita del lavoro o cambio di settore lavorativo è possibile richiedere il riscatto totale o parziale della posizione. Le regole variano in base alla durata della disoccupazione e alla situazione personale. Prima di chiedere il riscatto è opportuno valutare gli effetti fiscali e previdenziali della scelta.
Dopo il periodo minimo previsto dalla legge è possibile trasferire la posizione a un’altra forma pensionistica complementare. Prima di farlo è importante confrontare costi, rendimenti, tutele, contributo del datore di lavoro e caratteristiche del fondo di destinazione. I fondi negoziali, nati dalla contrattazione collettiva e senza scopo di lucro, hanno costi decisamente inferiori alle forme private, maggiori tutele e, in molti casi, migliori rendimenti.
La prestazione al pensionamento: le novità dal 1° luglio 2026
Al momento del pensionamento la posizione accumulata può essere erogata in capitale e/o in rendita. La quota massima liquidabile in capitale resta al 50% del montante complessivo: la Legge di Bilancio 2026 aveva previsto un innalzamento al 60%, ma l’art. 16-ter della L. 112/2026 (decreto “Primo Maggio”, in vigore dal 28 giugno 2026) ha ripristinato il limite originario. Chi ha accumulato un importo inferiore alla soglia definita dalla legge può comunque ricevere tutto in capitale. Per conoscere la soglia esatta nel proprio caso, è utile rivolgersi al proprio fondo o alla CGIL.
La riforma introduce anche nuove forme di erogazione più flessibili: rendite a durata definita e prelievi liberamente determinabili dal 1° luglio 2026; l’erogazione frazionata del montante (distribuita su un periodo non inferiore a 5 anni) è invece rinviata al 31 ottobre 2026 dallo stesso decreto. Le nuove modalità saranno sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già previsti per le prestazioni pensionistiche complementari.
Cosa verificare prima di scegliere
Aderire, trasferire la posizione, modificare la contribuzione, chiedere un’anticipazione o un riscatto sono scelte che riguardano direttamente il TFR e una parte del proprio salario differito. Prima di decidere è utile avere chiaro: qual è il fondo previsto dal proprio contratto, quanto versa il datore di lavoro, quale contributo verrebbe trattenuto dalla retribuzione, quali sono i costi del fondo, quali vantaggi fiscali si possono ottenere, quali prestazioni si possono richiedere e quali conseguenze ha la scelta sul TFR.
- Verifica se si tratta della tua prima occupazione nel settore privato
Controlla se questo è il tuo primo rapporto di lavoro come dipendente nel settore privato. Se hai già lavorato in passato, vale la scelta che hai già effettuato: non sei obbligata o obbligato a scegliere nuovamente, ma puoi comunque modificarla.
- Individua il fondo pensione collegato al tuo CCNL
Verifica quale fondo pensione è previsto dal contratto collettivo nazionale applicato dalla tua azienda. Solo aderendo al fondo negoziale del tuo contratto puoi ricevere il contributo del datore di lavoro: scegliere un fondo aperto o un PIP può farti perdere questa quota di salario differito contrattato.
- Controlla contributi, costi e linee di investimento
Prima di confermare o rinunciare all’adesione, verifica quanto versa il datore di lavoro, quale contributo verrebbe trattenuto dalla tua retribuzione netta, qual è l’ISC del fondo, quali linee di investimento sono disponibili e quali condizioni sono previste per anticipazioni e riscatti.
- Comunica la tua scelta entro 60 giorni
Hai 60 giorni dalla data di assunzione per comunicare se vuoi rinunciare all’adesione automatica, confermarla o scegliere una forma diversa. Conserva sempre una copia firmata della documentazione consegnata all’azienda.
- In caso di dubbi, rivolgiti alla CGIL
Le delegate e i delegati CGIL possono aiutarti sul luogo di lavoro a verificare il contratto applicato, individuare il fondo pensione di riferimento e capire i vantaggi concreti della tua adesione. Puoi anche rivolgerti direttamente alla sede CGIL più vicina.
Domande frequenti sulla previdenza complementare 2026
Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato che vengono assunti per la prima volta sono iscritti automaticamente a un fondo pensione già dal primo giorno. L’adesione comporta il versamento del TFR maturando, del contributo del datore di lavoro e del contributo a carico del dipendente, secondo il CCNL applicato. Entro 60 giorni è possibile rinunciare, confermare o scegliere diversamente.
Il TFR va al fondo previsto dal contratto collettivo applicato dall’azienda. Se il contratto non prevede un fondo di riferimento, l’iscrizione avviene al Fondo Cometa. Quando la destinazione è Cometa, al fondo viene versato solo il TFR: non sono previsti contributi del datore di lavoro né del dipendente, perché in assenza di accordi collettivi non esistono le basi per questi versamenti aggiuntivi.
Dipende dalla situazione al momento della nuova assunzione. Se hai già un fondo pensione a cui hai destinato il TFR, l’adesione automatica si applica: hai 60 giorni per confermare, cambiare fondo o rinunciare. Se hai un fondo ma senza TFR, non si applica. Se hai riscattato completamente la posizione precedente, non si applica. Il datore di lavoro deve acquisire una tua dichiarazione scritta sulla situazione previdenziale precedente.
Si, ma solo se il contratto dura almeno 60 giorni. I contratti più brevi sono esclusi. Se il rapporto termina prima dei 60 giorni, l’adesione automatica non produce effetti anche se il contratto era più lungo. Le sospensioni dell’attività lavorativa (malattia, maternità, aspettativa) non interrompono il conteggio dei 60 giorni.
No. Il contributo datoriale si ottiene solo aderendo al fondo negoziale previsto dal proprio CCNL. Se il contratto non prevede un fondo e la destinazione automatica e’ il Fondo Cometa, il contributo del datore di lavoro non e’ dovuto. Scegliere un fondo aperto o un PIP al posto del fondo negoziale comporta ugualmente la perdita di questa quota. Di norma vale tra l’1% e il 2% dello stipendio.
I contributi versati sono deducibili dal reddito fino a 5.300 euro l’anno. La prestazione finale e’ tassata dal 15% al 9% in base agli anni di partecipazione: il minimo del 9% si raggiunge dopo 35 anni di adesione. Conviene quindi aderire da giovani. Questo trattamento e’ generalmente più favorevole della tassazione separata applicata al TFR lasciato in azienda.
Si’. E’ possibile richiedere un’anticipazione della posizione maturata per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, o altre esigenze personali nei limiti previsti dalla normativa. Le percentuali, i tempi e i requisiti cambiano a seconda del motivo della richiesta.
Dal 1° luglio 2026 la quota liquidabile in capitale sale dal 50% al 60% Chi ha accumulato un importo inferiore alla soglia di legge (che varia per genere ed eta’ di pensionamento) puo’ ricevere tutto in capitale. Sono disponibili anche nuove forme di erogazione: rendite a durata definita, prestazioni frazionate o programmate, e combinazioni tra capitale e rendita.
Si. I fondi negoziali nascono dalla contrattazione collettiva, sono senza scopo di lucro e hanno governance paritetica. L’ISC medio e’ dello 0,38% contro 1,44% dei fondi aperti e 2,14% dei PIP (dati COVIP al 31/12/2025). Solo aderendo al fondo negoziale del proprio contratto si ottiene il contributo datoriale.
No. La previdenza complementare è pensata per integrare la pensione pubblica, non per sostituirla. L’obiettivo è costruire una prestazione aggiuntiva attraverso il TFR, i contributi versati e i rendimenti maturati nel tempo.
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