La Legge 106/2025 (Legge 18 luglio 2025, n. 106) introduce nuove tutele per chi lavora e convive con patologie oncologiche o malattie invalidanti/croniche (anche rare), con invalidità pari o superiore al 74%. Tra le misure principali: un congedo non retribuito fino a 24 mesi e, dal 1° gennaio 2026, 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure.
Di seguito trovi una guida pratica, con indicazioni utili per lavoratrici e lavoratori a Roma e nel Lazio e con il supporto dei servizi CGIL sul territorio.
Che cos’è la Legge 106/2025 e da quando vale
La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2025. Alcune tutele però decorrono in modo diverso: le 10 ore annue di permesso retribuito previste dall’articolo 2 si applicano dal 1° gennaio 2026.
A chi spetta: requisiti e beneficiari
Le misure riguardano in primo luogo lavoratrici e lavoratori dipendenti (pubblici e privati) affetti da:
- malattie oncologiche (in fase attiva o in follow-up precoce)
- malattie invalidanti o croniche (anche rare)
con invalidità civile riconosciuta ≥ 74%.
Inoltre, per i permessi (10 ore annue), il diritto è riconosciuto anche ai genitori di figli minorenni con le stesse condizioni sanitarie.
Secondo le indicazioni INPS, se il minore è titolare dell’indennità di frequenza, il requisito dell’invalidità si considera automaticamente soddisfatto.
Congedo non retribuito fino a 24 mesi: come funziona
La legge prevede la possibilità di richiedere un congedo non retribuito, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi, con conservazione del posto di lavoro.
Punti chiave da sapere:
- si può utilizzare dopo aver esaurito gli altri periodi di assenza previsti (malattia, ferie, permessi, ecc.);
- non è prevista retribuzione;
- durante il congedo non si può svolgere altra attività lavorativa;
- il periodo non vale ai fini di anzianità di servizio e contributi previdenziali (è prevista la possibilità di riscatto con versamento dei contributi).
Dopo il congedo: priorità per il lavoro agile
Al termine del congedo, il lavoratore/la lavoratrice ha diritto di accedere prioritariamente al lavoro agile, se compatibile con la mansione.
Nota: la legge contiene anche una previsione per alcuni lavoratori autonomi (sospensione dell’esecuzione della prestazione fino a un limite annuo), ma le tutele principali qui sopra sono pensate soprattutto per il lavoro dipendente.
10 ore annue di permesso retribuito dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 è possibile utilizzare 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, con copertura contributiva figurativa, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa e dal CCNL.
Le ore possono essere usate per:
- visite mediche
- esami strumentali
- analisi cliniche/chimico-cliniche e microbiologiche
- cure mediche frequenti (prescritte dal medico)
Serve una prescrizione medica
È richiesta una prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista (operante in struttura pubblica o privata accreditata).
Come viene pagato il permesso
L’indennità economica è calcolata secondo le regole della malattia; nel settore privato viene corrisposta dal datore di lavoro e poi recuperata tramite conguaglio contributivo.
Attenzione: non tutti sono inclusi
Le indicazioni INPS chiariscono che restano esclusi dal beneficio dei permessi alcune categorie non dipendenti (es. autonomi e alcune gestioni specifiche).
Come fare domanda per la legge 106/2025: cosa preparare (checklist)
In pratica, permessi e congedo si attivano tramite richieste e documentazione da presentare in ambito lavorativo (al datore di lavoro/amministrazione), con le certificazioni richieste.
Checklist utile:
- verbale/attestazione di invalidità civile ≥ 74% (quando richiesta);
- certificazione della patologia e prescrizione per visite/esami/cure (per i permessi);
- in caso di figlio minore: documentazione sanitaria e, se presente, indennità di frequenza (che può soddisfare il requisito dell’invalidità).
Assistenza CGIL Roma e Lazio: a chi rivolgersi
Se vivi o lavori a Roma o nel Lazio, puoi chiedere supporto alla CGIL Roma e Lazio e al Patronato INCA per orientarti tra requisiti, documenti e procedura (e per capire come queste tutele si coordinano con il tuo CCNL e con la tua situazione personale).
📞 Prenotazioni e informazioni: numero unico regionale 06 73100700.
FAQ – Domande frequenti
Sì: sono aggiuntive rispetto a tutele già previste da legge e CCNL.
Dal 1° gennaio 2026.
Per i lavoratori dipendenti è richiesto il grado di invalidità ≥ 74% nei casi previsti.
Il diritto ai permessi è riconosciuto anche ai genitori; secondo INPS, se il minore ha indennità di frequenza, il requisito dell’invalidità è considerato soddisfatto.
No, è un congedo non retribuito, con conservazione del posto.
No: la legge prevede che durante il congedo non si possa svolgere alcuna attività lavorativa.
È previsto un accesso prioritario al lavoro agile se compatibile con la mansione.
Hai bisogno di capire se rientri nei requisiti o di preparare la documentazione per permessi e congedo? Contatta CGIL e il Patronato INCA di Roma e Lazio : ti aiutiamo a verificare la tua situazione e a presentare correttamente la richiesta.
