Cos’è la DIS-COLL
La DIS-COLL è un sostegno economico mensile per chi perde involontariamente un rapporto di collaborazione ed è in stato di disoccupazione.
Qui trovi una guida pratica su chi ne ha diritto, quanto spetta nel 2026, durata e come fare domanda ed entro quando presentarla
DIS-COLL 2026: chi ne ha diritto
La DIS-COLL è rivolta principalmente a:
- collaboratrici e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), anche a progetto;
- assegniste/i di ricerca;
- dottorande/i di ricerca con borsa di studio.
Per ottenere la DIS-COLL, in generale, occorre:
- essere in stato di disoccupazione al momento della domanda;
- avere l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
- non essere titolari di pensione;
- non avere Partita IVA;
- avere almeno 1 mese di contribuzione a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto.
Importo DIS-COLL 2026: quanto spetta
L’importo della DIS-COLL è legato al reddito medio mensile. Per il 2026, la retribuzione di riferimento (soglia) è pari a 1.456,72 € e l’importo massimo mensile non può superare 1.584,70 €.
- Se il reddito medio mensile è fino a 1.456,72 € → l’indennità è pari al 75% del reddito medio.
- Se il reddito medio mensile supera 1.456,72 € → l’indennità è pari al 75% di 1.456,72 € + 25% della differenza.
- Massimale 2026: l’importo mensile non può superare 1.584,70 €.
Riduzione nel tempo: l’indennità si riduce del 3% al mese dal sesto mese di fruizione, ossia dal 151° giorno.
Durata DIS-COLL 2026: quanto dura e come si calcola
La durata della DIS-COLL è collegata ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione fino alla cessazione stessa.
- Durata massima: 12 mesi.
- Non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a una DIS-COLL in passato.
Domanda DIS-COLL: entro quando e come presentarla
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto, con regole specifiche se ci sono periodi indennizzabili di maternità o degenza ospedaliera.
Puoi presentare la domanda tramite il nostro Patronato Inca Cgil di Roma e Lazio.
Quando decorre il pagamento
In generale, l’indennità può decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione, se presenti la domanda entro l’ottavo giorno. Se presenti dopo, decorre dal giorno successivo alla domanda, fermo restando che non può essere riconosciuta prima dell’ottavo giorno dalla cessazione.
DIS-COLL e lavoro
La compatibilità tra DIS-COLL e lavoro dipende dal tipo di attività svolta. In generale, la DIS-COLL è compatibile solo con lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Se superi questo limite o svolgi altre attività lavorative non compatibili, rischi la decadenza dall’indennità e il recupero delle somme percepite. In caso di nuovo lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa d’ufficio e poi riprende al termine del contratto, per il periodo residuo spettante. Se invece il lavoro dura più di 5 giorni, l’indennità decade.
Per non incorrere in problemi, rivolgiti sempre al nostroPatronato Inca Cgil di Roma e Lazio
Hai dubbi su requisiti, importi o domanda? Ti aiutiamo noi
Ogni situazione può avere particolarità. Per verificare subito requisiti, durata e importo ed evitare errori nella domanda, puoi farti assistere da un patronato.
Ti richiamiamo noi
Lascia i tuoi contatti: analizzeremo la tua situazione e ti diremo esattamente a cosa hai diritto.
FAQ – DIS-COLL 2026
Collaboratrici e collaboratori co.co.co. (anche a progetto), assegniste/i e dottorande/i con borsa di studio, iscritti/e in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati/e e senza Partita IVA, che hanno perso involontariamente l’occupazione.
La durata dipende dai mesi di contribuzione nel periodo di osservazione, dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione fino alla cessazione, e non può superare 12 mesi. I periodi già indennizzati non si ricalcolano.
Nel 2026 la retribuzione di riferimento, cioè la soglia, è 1.456,72 euro e l’importo massimo mensile della DIS-COLL è 1.584,70 euro.
Fino a 1.456,72 euro di reddito medio mensile, spetta il 75%. Oltre tale soglia, spetta il 75% di 1.456,72 euro più il 25% della differenza, entro il massimale di 1.584,70 euro. Dal sesto mese, cioè dal 151° giorno, l’indennità si riduce del 3% al mese.
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. In caso di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili, valgono regole specifiche sul decorso dei termini.
