Con il messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, l’INPS ha chiarito che la “somma non imponibile” e l'”ulteriore detrazione” previste dalla legge di Bilancio 2025 spettano anche a chi percepisce l’Ape sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo o le indennità da contratti di espansione. Il beneficio è automatico, non serve fare domanda, e arriva con la mensilità di ottobre 2026.
Cos’è il taglio del cuneo fiscale 2026
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha introdotto due misure a favore di chi percepisce redditi di lavoro dipendente o prestazioni equiparate:
- Somma non imponibile (il cosiddetto bonus aggiuntivo): riguarda i redditi complessivi fino a 20.000 euro annui e non concorre a formare il reddito imponibile.
- Ulteriore detrazione: si applica ai redditi complessivi tra 20.000 e 40.000 euro annui, con un importo che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia più alta.
Entrambe le misure vengono riconosciute in automatico da chi eroga la prestazione (il sostituto d’imposta), senza bisogno di alcuna domanda. Il messaggio 2829/2026 chiarisce che questa platea comprende anche chi riceve prestazioni sostitutive di reddito di lavoro dipendente, non solo chi percepisce uno stipendio.
Quanto vale la somma non imponibile
Per chi ha un reddito complessivo entro 20.000 euro, la somma non imponibile si calcola applicando una percentuale al solo reddito da lavoro dipendente (o da prestazione equiparata), rapportato all’intero anno:
| Reddito di lavoro dipendente | Percentuale riconosciuta |
|---|---|
| Fino a 8.500 € | 7,1% |
| Da 8.500 € a 15.000 € | 5,3% |
| Oltre 15.000 € | 4,8% |
Quanto vale l’ulteriore detrazione
Chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma inferiore a 40.000 euro riceve invece una detrazione dall’imposta lorda:
| Reddito complessivo annuo | Importo detrazione |
|---|---|
| Da 20.000 € a 32.000 € | 1.000 € fissi |
| Da 32.000 € a 40.000 € | Decrescente fino ad azzerarsi |
Tra 32.000 e 40.000 euro l’importo si calcola moltiplicando 1.000 euro per il rapporto tra la differenza (40.000 meno il reddito complessivo) e 8.000. Più il reddito si avvicina a 40.000 euro, più la detrazione si riduce, fino a scomparire del tutto.
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Chi ha diritto: le prestazioni di accompagnamento alla pensione
La legge esclude esplicitamente le pensioni vere e proprie (comprese quelle integrative e complementari), perché tassate con regole diverse. Il bonus e la detrazione spettano però a chi percepisce prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, purché tassate con la modalità ordinaria. Tra queste, l’INPS elenca in particolare le prestazioni di accompagnamento alla pensione:
- Ape sociale
- Isopensione
- Assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo
- Indennità derivanti da contratti di espansione
Chi si trova in questa condizione, quindi, pur non avendo più un rapporto di lavoro attivo continua a essere trattato fiscalmente come chi percepisce reddito da lavoro dipendente, e per questo rientra tra i beneficiari del taglio del cuneo fiscale.
Cosa succede se si percepiscono più prestazioni insieme
Il beneficio spetta anche a chi, nello stesso anno, percepisce sia una prestazione di accompagnamento alla pensione sia una pensione vera e propria: in questo caso conta il reddito complessivo, dato dalla somma dei due importi. L’INPS fa un esempio concreto nel messaggio: chi percepisce 18.000 euro di Ape sociale e 8.000 euro di pensione ai superstiti ha un reddito complessivo di 26.000 euro, e quindi rientra nella fascia dell’ulteriore detrazione da 1.000 euro, essendo sotto la soglia dei 32.000 euro.
Quando arriva il pagamento
I benefici partono dalla mensilità di ottobre 2026. Con quella rata verranno pagate, solo per la somma non imponibile, anche le somme maturate a partire dal 1° gennaio 2026: chi ne ha diritto riceverà quindi gli arretrati dei mesi già trascorsi. Per l’ulteriore detrazione, invece, gli importi dei mesi precedenti vengono definiti in sede di conguaglio fiscale di fine anno, insieme al resto della posizione fiscale.
Da novembre in poi l’importo spettante sarà ricalcolato ogni mese in base al reddito teorico annuo, con eventuale conguaglio nel caso in cui la situazione reddituale cambi nel corso dell’anno. Se in sede di conguaglio risulta che l’importo erogato non era dovuto, e supera i 60 euro, il recupero avviene in dieci rate di pari importo.
Si può rinunciare al bonus o alla detrazione?
L’INPS sta attivando, sulla Piattaforma Fiscale, una procedura per rinunciare volontariamente ai due benefici, sullo stesso modello già usato in passato per il Trattamento Integrativo. La procedura sarà disponibile sia per gli operatori dell’Istituto sia direttamente sul portale inps.it per chi vuole gestirla in autonomia. Le indicazioni operative saranno comunicate con un messaggio successivo.
Cosa fare se il beneficio non risulta nel cedolino
Poiché il riconoscimento è automatico e si basa sui dati reddituali già presenti negli archivi INPS, un eventuale mancato accredito può dipendere da una situazione reddituale non aggiornata.
Per verificare la tua situazione puoi affidarti alla CGIL
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Come verificare se il bonus o la detrazione spettano
- Individua il reddito complessivo annuo
Somma la prestazione di accompagnamento alla pensione (Ape sociale, isopensione, assegno straordinario o indennità da contratto di espansione) con eventuali altri redditi tassati ordinariamente, compresa un’eventuale pensione già in pagamento.
- Verifica in quale fascia rientri
Fino a 20.000 euro spetta la somma non imponibile calcolata con la percentuale corrispondente; tra 20.000 e 40.000 euro spetta l’ulteriore detrazione, che decresce oltre i 32.000 euro fino ad azzerarsi a 40.000.
- Controlla il cedolino da ottobre 2026
L’importo del bonus o della detrazione compare in automatico nel cedolino a partire dalla mensilità di ottobre 2026, insieme agli arretrati maturati dall’inizio dell’anno per la sola somma non imponibile.
- Rivolgiti al Patronato INCA CGIL in caso di dubbi
Se il beneficio non risulta accreditato o hai il sospetto che il reddito calcolato dall’INPS non sia aggiornato, un appuntamento gratuito in una sede INCA CGIL permette di verificare la posizione e, se serve, segnalare la correzione.
Domande frequenti
Ne ha diritto chi percepisce l’Ape sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo o le indennità da contratti di espansione, purché la prestazione sia assoggettata a tassazione ordinaria. Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026.
No. Il riconoscimento è automatico: chi eroga la prestazione calcola e applica il beneficio senza bisogno di alcuna istanza da parte della persona interessata.
A partire dalla mensilità di ottobre 2026. Con quella rata arrivano anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026, ma solo per la somma non imponibile; per l’ulteriore detrazione gli arretrati si definiscono con il conguaglio fiscale di fine anno.
No, le pensioni (comprese quelle integrative e complementari) sono escluse per legge. Il beneficio riguarda solo le prestazioni sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come le prestazioni di accompagnamento alla pensione.
Conta il reddito complessivo, dato dalla somma dei due importi. Ad esempio, chi ha 18.000 euro di Ape sociale e 8.000 euro di pensione ai superstiti ha un reddito complessivo di 26.000 euro e rientra nella fascia dell’ulteriore detrazione da 1.000 euro.
Sì, è in corso di attivazione una procedura di rinuncia sulla Piattaforma Fiscale INPS, disponibile sia agli operatori dell’Istituto sia direttamente sul portale inps.it. Le indicazioni operative saranno comunicate con un successivo messaggio.
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