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Congedo parentale, novità 2025

Aggiornamento 2026: questa pagina riguarda il 2025. Per regole aggiornate su congedo parentale e malattia dei figli, leggi la guida 2026.

Assistenza CGIL Roma: 06 73100700

La Legge di Bilancio aumenta l’indennità del congedo parentale portando la copertura all’80% (anziché al 30%) per 3 mesi. La novità si applica alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023 o il 31 dicembre 2024.

Il congedo deve essere usufruito entro i 6 anni del figlio o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento. I mesi oggetto dell’aumento sono quelli in capo a ciascun genitore e non quelli trasferibili. La misura è alternativa tra i genitori, ad esempio se la madre usufruisce di 2 mesi di congedo all’80%, al padre ne rimane solo 1.

Maggiori dettagli saranno forniti dall’Inps in un’apposita circolare.

Cos’è il congedo parentale

Il congedo è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che può essere richiesto da entrambi i genitori. Può essere richiesto per i figli biologici, adottati o affidati. In caso di parto gemellare ciascun genitore per ciascun figlio ha diritto ai periodi di congedo parentale previsti.

Si ottiene presentando domanda tramite il Patronato Inca Cgil. In alternativa al congedo parentale è possibile richiedere il bonus asilo/baby sitting. La normativa riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto al congedo anche nel caso in cui la madre non ne abbia diritto (ad esempio disoccupata o colf/badante). E’ data la possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori.

Dal 2015 esiste anche la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore.

Chi ha diritto al congedo parentale

Entrambi i genitori hanno diritto al congedo per i primi dodici anni del figlio/a, per un periodo complessivo massimo di 11 mesi secondo questa modulazione:

  • alla madre lavoratrice, dopo il termine del congedo di maternità, per un periodo, frazionato o continuativo, massimo di 6 mesi.
  • al padre lavoratore, per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi oppure di 7 mesi, qualora usufruisca del congedo per un periodo, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi: in questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi.
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

L’importo dell’indennità di congedo varia a seconda della tipologia di lavoro e dell’età del bambino.

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