Commento alle novità introdotte sulla sorveglianza sanitaria per i lavoratori assenti per più di 60 giorni continuativi dalla legge 203/24 (collegato lavoro).
La legge n. 203/2024 (il cosiddetto “Collegato Lavoro”), pubblicata in G.U. n. 303 del 28.12.2024 contenente “Disposizioni in materia di lavoro” ha introdotto alcune modifiche al D.lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro).
Osserviamo come il legislatore, dopo essere intervenuto sulla figura del Medico Competente (MC) e la sorveglianza sanitaria tramite il D.L. n. 48/2023, pone nuovamente l’attenzione su questi due particolari aspetti. In particolare, interviene con ben sette modifiche sull’ art. 41 del suddetto D.lgs. tra cui una (complessivamente sono due) che riguarda proprio la figura del Medico Competente.
Nello specifico, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria da parte del MC, la modifica all’art. 41 vede un cambiamento molto importante rispetto al rientro del lavoratore dopo un’assenza continuativa di 60 giorni per motivi di salute. Se prima della riforma era prevista la visita obbligatoria prima del rientro dopo 60 giorni (continuativi), con tale modifica viene eliminato l’obbligo e la scelta se effettuare la visita o meno, viene demandata al MC.
Infatti, il nuovo art. 41, comma 2, lettera e-ter stabilisce per la sorveglianza sanitaria la visita medica: “alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
È chiaro che si passa dall’ obbligo alla discrezionalità. Non viene meno -almeno- l’obbligo da parte del MC di esprimere comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Quindi se da un lato viene confermata la regola che il lavoratore (nel caso di specie) non può rientrare senza un giudizio all’ idoneità alla mansione emesso dal MC, dall’ altro può decidere di non effettuare la visita medica ai fini del giudizio stesso. In parole più semplici, se l’assenza c’è, il giudizio è obbligatorio ma la visita può non esserci.
Appare logico quindi chiedersi: su quali criteri il MC esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, senza necessariamente effettuare la visita prima del rientro del lavoratore? E quali sono le ragioni per le quali non è più obbligatoria la visita medica prima del rientro?
A quanto pare, il MC, trascorsi i 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute potrebbe ritenere non necessaria la visita (ma, come detto, è comunque obbligato ad emettere il giudizio di idoneità alla mansione specifica) solo sulla base delle informazioni relative alla documentazione medica già in suo possesso.
Per ipotesi potrebbe eventualmente ritenere che l’assenza, nel caso di specie, sia riconducibile a una patologia che di fatto esclude qualsiasi nesso con la situazione lavorativa tanto da non prevedere la visita prima del rientro.
Risulta evidente che in questo caso il MC si assume una responsabilità non indifferente anche perché, potrebbe essere chiamato a “giustificare”, in altra sede, il fatto che la sua decisione di non effettuare la visita potrebbe aver in qualche modo determinato un pregiudizio alla salute del lavoratore.
La direzione presa dal Legislatore però sembra contraddittoria, confusa e in qualche modo rischia di allentare il principio di effettività.
La nuova norma infatti sembra da un lato favorire una maggiore responsabilizzazione del MC, ovvero di indurlo alla massima attenzione e approfondimento rispetto alla sorveglianza sanitaria, tramite una conoscenza approfondita dello stato di salute del lavoratore (delle condizioni dei luoghi e degli ambienti di lavoro) tanto da poter avere sufficienti ragioni per decidere che la visita non è necessaria per il rientro a lavoro dopo 60 giorni.
Dall’altro che il processo delle visite mediche per il “rientro” sia vissuto esclusivamente come uno dei costi aziendali anche legato alla produttività (avere subito a disposizione il lavoratore senza dover necessariamente organizzare la visita).
Quello che invece a noi appare chiaro tra le altre criticità, è che proprio in un periodo in cui il fenomeno delle malattie professionali è in forte e costante crescita, questo intervento del Legislatore cerchi in qualche modo solo di alleggerire e semplificare i processi sulla sorveglianza sanitaria, tant’è che risulta anche in controtendenza rispetto alle “buone pratiche” a livello internazionale che invece puntano particolare attenzione a tutte quelle situazioni che possono aumentare la probabilità del difficile reinserimento nel mondo del lavoro.
