Dal 1° gennaio 2027 cambiano i tempi di pagamento del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici in alcuni casi di pensionamento vengono ridotti da 12 mesi a 9 mesi, come specificato dall’INPS nella Circolare n. 30 del 27 marzo 2026.
La modifica non vale per tutti i casi. Per alcune cessazioni il pagamento continuerà ad arrivare dopo 24 mesi, mentre restano confermati anche i casi di pagamento entro 105 giorni e le regole sulla rateizzazione per gli importi più alti.
Come CGIL, insieme a FLC CGIL, FP CGIL e SPI CGIL, continuiamo ad evidenziare che la riduzione da 12 a 9 mesi non risolve il problema del salario differito dei dipendenti pubblici perché lascia in piedi il meccanismo del differimento e della rateizzazione. Qui trovi il nostro comunicato.
Cosa cambia per il pagamento di TFS e TFR dal 2027
Fino al 31 dicembre 2026, nei casi di cessazione per limite di età o limiti ordinamentali, il TFS/TFR viene pagato dopo 12 mesi e comunque entro i 3 mesi successivi.
Per chi invece matura i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027, negli stessi casi, il termine di pagamento si riduce: il TFS/TFR dovrà essere corrisposto dopo 9 mesi e sempre entro i 3 mesi successivi.
La riduzione riguarda quindi una platea precisa di lavoratrici e lavoratori pubblici, mentre per molte altre cessazioni non cambia nulla.
Tabella riepilogativa: quando viene pagato il TFS o il TFR
| Casistica | Quando viene pagato | A chi si applica |
|---|---|---|
| Decesso | Entro 105 giorni | Nei casi di cessazione del rapporto per decesso del lavoratore |
| Inabilità | Entro 105 giorni | Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità |
| Limiti di età / limiti ordinamentali | Dopo 12 mesi, entro i 3 mesi successivi | A chi matura i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026 |
| Limiti di età / limiti ordinamentali | Dopo 9 mesi, entro i 3 mesi successivi | A chi matura i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027 |
| Fine incarico / contratto a tempo determinato | Dopo 12 mesi, entro i 3 mesi successivi | Nei casi di scadenza del contratto a termine |
| Dimissioni volontarie | Dopo 24 mesi, entro i 3 mesi successivi | Con o senza diritto a pensione |
| Licenziamento o destituzione | Dopo 24 mesi, entro i 3 mesi successivi | Negli altri casi di cessazione non rientranti nei termini più brevi |
Chi non rientra nel nuovo termine
La riduzione dei tempi non riguarda tutte le uscite dal lavoro pubblico. Restano infatti confermati i termini ordinari più lunghi per:
- dimissioni volontarie;
- licenziamento o destituzione;
- altre cessazioni non collegate al pensionamento per vecchiaia o ai limiti ordinamentali.
In questi casi continua a valere il termine di 24 mesi, con pagamento entro i 3 mesi successivi.
Come funziona la rateizzazione del TFS/TFR
Il criterio si basa sull’ammontare complessivo della prestazione, calcolato al lordo delle trattenute fiscali.
| Importo complessivo lordo | Modalità di pagamento | Dettaglio |
|---|---|---|
| Fino a 50.000 euro | Unica soluzione | L’intero importo viene corrisposto in una sola volta |
| Oltre 50.000 euro e sotto 100.000 euro | Due rate annuali | Prima rata da 50.000 euro, seconda rata con l’importo residuo |
| Da 100.000 euro in su | Tre rate annuali | Prima rata da 50.000 euro, seconda rata da 50.000 euro, terza rata con il residuo |
Le rate successive alla prima restano confermate dopo 12 mesi dal diritto al primo pagamento.
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I casi particolari
L’INPS specifica che la decorrenza del termine può dipendere dalla specifica posizione previdenziale:
- personale della scuola, con cessazione legata alla finestra di inizio dell’anno scolastico;
- personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- cumulo dei periodi assicurativi;
- APE sociale;
- quota 100, quota 102 e pensione anticipata flessibile;
- lavoratori precoci e altri accessi alla pensione con regole speciali.
In queste situazioni il termine per il pagamento del TFS/TFR può decorrere non dalla cessazione effettiva del servizio, ma dal momento in cui viene raggiunto il requisito teorico utile per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata ordinaria.
Cosa succede se il pagamento arriva in ritardo
Se i termini non vengono rispettati, spettano gli interessi legali sulle somme dovute, calcolati per ogni giorno di ritardo nel pagamento. In caso di problemi puoi affidarti al PATRONATO INCA CGIL di Roma e Lazio.
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Domande frequenti
Dal 1° gennaio 2027, per chi matura i requisiti pensionistici da quella data e cessa il servizio per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti ordinamentali, il termine di pagamento del TFS/TFR scende da 12 a 9 mesi, con erogazione entro i 3 mesi successivi.
Il nuovo termine di 9 mesi riguarda i dipendenti pubblici che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027 e cessano il servizio per limite di età, limiti ordinamentali o collocamento a riposo d’ufficio nei casi previsti dalla norma.
Sì. Nei casi di dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione, il pagamento del TFS/TFR continua ad avvenire dopo 24 mesi dalla cessazione del servizio, con erogazione entro i 3 mesi successivi.
Il TFS/TFR viene pagato in un’unica soluzione fino a 50.000 euro lordi. Se l’importo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro, il pagamento avviene in due rate annuali. Se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro, il pagamento avviene in tre rate annuali.
Il pagamento entro 105 giorni è previsto nei casi di cessazione dal servizio per inabilità e nei casi di decesso del lavoratore pubblico.
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