Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42) cambia una delle regole fiscali più importanti per lavoratrici e lavoratori: sale la soglia “esentasse” dei buoni pasto elettronici.
La novità 2026: buoni pasto elettronici esenti fino a 10 euro al giorno
La manovra interviene sulla norma fiscale di riferimento (art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR) sostituendo “euro 8” con “euro 10” per le prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica.
In altre parole: dal 2026 il valore del singolo buono pasto elettronico non concorre a formare reddito da lavoro dipendente fino a 10 euro al giorno.
Un esempio concreto: se il buono pasto ha un valore giornaliero di 12 euro, solamente i restanti 2 euro eccedenti la soglia dei 10 euro saranno considerati nel calcolo dei redditi da lavoro.
Cosa non cambia: 4 euro per i buoni cartacei (e la regola “entro soglia”)
La disciplina “base” prevede che le prestazioni sostitutive del vitto siano escluse dal reddito fino a 4 euro al giorno, soglia che è più alta (ora 10 euro) se il buono è elettronico. Questo impianto è scritto nella formulazione della lettera c) dell’art. 51 TUIR (come introdotta/riscritta dalle modifiche precedenti) e resta valido anche nel 2026, con l’aggiornamento da 8 a 10 per l’elettronico.
Quindi nel 2026:
- Buono cartaceo: esente fino a 4 euro (per singolo buono/giorno)
- Buono elettronico: esente fino a 10 euro (per singolo buono/giorno)
Se il valore supera la soglia, l’eccedenza (la parte oltre 4 o oltre 10) è quella che può rilevare come reddito. Il meccanismo “fino all’importo complessivo giornaliero” è nella norma.
Dove si possono spendere: non solo bar e ristoranti (anche alimentari e GDO)
Il regolamento sui servizi sostitutivi di mensa indica che i buoni pasto possono essere utilizzati presso soggetti legittimati alla:
- somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi),
- mense aziendali/interaziendali,
- vendita al dettaglio di prodotti alimentari (in sede fissa o su area pubblica),
- altre ipotesi previste (es. agriturismo, ittiturismo, vendita in locali di produzione).
Regole di utilizzo da ricordare (valgono anche nel 2026)
Il decreto ministeriale che disciplina i buoni pasto (DM 7 giugno 2017, n. 122) prevede, tra l’altro, che i buoni:
- siano utilizzabili solo dal titolare,
- non siano cedibili,
- non siano convertibili in denaro,
- siano cumulabili fino al limite di 8 buoni,
- siano utilizzabili per l’intero valore facciale (niente “resto”).
L’aumento a 10 euro è automatico?
No. La legge aumenta la soglia di esenzione per l’elettronico ma non obbliga l’azienda a riconoscere buoni di valore più alto.
Dal 2026, il valore del buono pasto elettronico non concorre a formare reddito da lavoro dipendente fino a 10 euro al giorno (in precedenza 8 euro). La modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) attraverso la revisione dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR. Se il buono supera i 10 euro, solo la parte eccedente è imponibile.
No. La soglia di 10 euro si applica esclusivamente ai buoni pasto elettronici. Per i buoni pasto in formato cartaceo la soglia di esenzione fiscale rimane invariata a 4 euro al giorno. La distinzione è espressamente prevista dalla norma fiscale.
Dipende dal contratto aziendale. La Legge di Bilancio 2026 ha modificato solo la soglia fiscale, non l’importo del buono. Se il tuo contratto o accordo aziendale prevede già buoni da 10 euro o più, l’esenzione si applica automaticamente. Se il valore del buono è ancora inferiore a 10 euro, l’aumento dipende da una decisione del datore di lavoro o da un accordo sindacale. È utile verificare la situazione con il proprio rappresentante sindacale.
I buoni pasto possono essere utilizzati presso ristoranti, bar, gastronomie, supermercati e grande distribuzione convenzionati con il circuito dell’emittente. Dal 2020 la normativa consente l’uso anche presso la grande distribuzione organizzata (GDO) e i punti vendita di prodotti alimentari, non solo in ristorazione. L’elenco degli esercizi convenzionati è disponibile sul sito o sull’app dell’emittente del buono.
Sì, ma con un limite. I buoni pasto possono essere cumulati e utilizzati in un unico momento, ma la normativa prevede che non sia possibile accumularne più di 8 buoni cartacei per un solo acquisto. Per i buoni elettronici le modalità di cumulo dipendono dalle condizioni dell’emittente e dell’esercizio convenzionato. In ogni caso il buono deve essere usato per l’acquisto di beni o servizi di somministrazione di alimenti e bevande.
