A distanza di quasi tre anni dall’entrata in vigore (21 dicembre 2021) della legge di conversione n.215/2021 del decreto-legge n. 146/2021 che ha introdotto importanti modifiche all’ art. 19 del D.lgs. n. 81/08 sugli obblighi in capo al Preposto e all’ art.18 del Datore di lavoro nonché all’ art.37 del suddetto D.lgs sulla formazione obbligatoria e l’ aggiornamento di queste figure, lascia senza parole l’ennesimo rinvio del 28 novembre u.s. sull’approvazione della proposta di Accordo Stato-Regioni “Finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. che, ricordiamo, doveva essere emanato entro il 30 Giugno 2022.
A nostro avviso è un segnale a dir poco allarmante e preoccupante che, nonostante le malattie professionali, gli infortuni e i morti sul lavoro continuino ad aumentare, non venga data priorità alla finalizzazione di questo fondamentale accordo che potrebbe essere utile per migliorare le condizioni di lavoro in generale e mettere anche un punto sull’ ampio dibattito legato sulla scadenza prevista per l’aggiornamento della formazione sulla figura del Preposto.
Non a caso, dopo la circolare dell’ INL del 16.02.2022 in cui si afferma che l’ obbligo di aggiornamento del preposto resta in sospeso fino all’emanazione del nuovo accordo stato regioni è di pochi giorni fa anche il parere della commissione Interpelli che chiamata a rispondere su l’istanza d’ interpello presentata dal consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) (poi confermata nell’interpello n. 7 del 21 novembre 2024), in cui afferma che ritiene, sulla base della citata normativa, che le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In pratica, l’ intenzione espressa dal legislatore di rafforzare anche la formazione del Preposto, tramite l’ aggiornamento con una scadenza biennale rispetto a quella quinquennale attualmente prevista, sembrerebbe non effettivamente applicabile poiché, appunto, subordinata al nuovo accordo stato regioni da anni fermo al semaforo.
Questo significa che – probabilmente – molti lavoratori con il ruolo da Preposto, non sono ancora a conoscenza delle importanti novità introdotte dalla modifica all’ art. 19 del D.lgs. n. 81/08 sugli obblighi in capo al Preposto, come quello di dover determinare -in specifiche condizioni- l’ interruzione temporanea delle attività di lavoro oppure che, nello svolgimento della loro attività, non possono subire pregiudizio alcuno da parte del Datore di lavoro.
Per cui, di fatto, il Preposto viene dotato di ulteriori “poteri” e quindi responsabilità ma, a causa di questo grave immobilismo sul nuovo accordo stato regione, probabilmente non ne è a conoscenza poiché non ha ancora svolto l’ aggiornamento previsto.
Aggiornamento sulla formazione che è invece essenziale per i lavoratori in generale ma ancor di più per una figura importante e di garanzia come quella del Preposto o quella dell’ RLS.
Essere aggiornati sulle nuove “regole” previste nell’ esercizio del ruolo, soprattutto per chi svolge un compito fondamentale all’ interno della gestione della sicurezza sul lavoro e che di norma è a stretto contatto con i colleghi di lavoro e conosce concretamente le attività lavorative, l’ organizzazione del lavoro e le diverse criticità che possono dar luogo agli infortuni, è assolutamente fondamentale.
Viste le numerose attività a cui è chiamato ad adempiere in materia di salute e sicurezza, il Preposto ha più che mai bisogno di un’ efficace formazione con un frequente aggiornamento per acquisire conoscenze specifiche in materia, in modo tale svolgere consapevolmente i propri compiti (ad es. come quello di sovraintendere e vigilare) ma anche di dare istruzioni e informazioni in caso di pericolo grave e immediato ai lavoratori.
Quindi, al netto dei pareri della Commissione Interpelli e della Circolare dell’ INL, e visto che di questo passo il nuovo accordo stato – regioni rischia di diventare “vecchio”, riteniamo che, almeno in tutti quei casi in cui la scadenza dell’ aggiornamento del Preposto risulti ancora valida ma avvenuta precedentemente all’ entrata in vigore della legge di conversione n.215/2021 del decreto-legge n. 146/2021 e visto che nulla vieta al Datore di Lavoro di abbreviare il periodo attualmente previsto per l’aggiornamento del Preposto (quinquennio), chieda al proprio Datore di lavoro di fargli svolgere comunque il corso di aggiornamento in modo tale da poter apprendere almeno il contenuto delle “nuove” modifiche introdotte sugli obblighi del Preposto (e anche del Datore di Lavoro).
Anche perché individuare un lavoratore come preposto e poi lasciarlo all’ oscuro sulla nuova normativa a cui è chiamato a rispondere anche in sede penale, non solo appare eticamente scorretto ma annulla il passo in avanti verso una maggiore attenzione alla prevenzione dei rischi.
Peraltro, visto che è la Presidenza del Consiglio dei Ministri a gestire la Conferenza Stato -Regioni – e che a suo dire è molto impegnata per migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – allora, dovrebbe spiegare a tutti coloro che si occupano di prevenzione ma più in generale ai cittadini, come è possibile che se la scadenza per il nuovo accordo stato -regioni era prevista il 30 giugno 2022 ad oggi, ancora non è stato approvato.
